Associazione Cadimare 2000 Statuto

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione denominata "Cadimare 2000 " , con sede legale in Cadimare, via della Marina n°64. E’ facoltà del Consiglio Direttivo modificare, con apposita deliberazione, la sede dell’Associazione.

Articolo 2

L’Associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 3

L’Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione di attività nei settori sociale, ricreativo, culturale, ambientale, nautico, sportivo e turistico, nonché la valorizzazione, anche all’esterno, delle tradizioni della Borgata Marinara.

Per queste attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

L’Associazione ha durata di anni 50 (cinquanta), prorogabile mediante deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 5

L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:

le quote dei Soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
i proventi di gestione;
ogni altro provento comunque conseguito.

Articolo 6

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei conti;
il Consiglio dei Garanti

TITOLO II : I SOCI

Articolo 7

I Soci si dividono in:

Soci Fondatori: sono i firmatari del presente Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Associazione, incorporano nella propria qualifica anche quella di Soci Ordinari

Soci Ordinari: possono essere Soci Ordinari dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse. L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati. I Soci hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee.

Soci Onorari: sono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo, hanno gli stessi diritti dei Soci Sostenitori e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Soci Benemeriti: sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti civili, sociali, sportivi, culturali, etc.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.


I Soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.


La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dovrà essere comunicata all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A seguito di ciò, il tesseramento viene automaticamente rinnovato ad ogni Socio alla scadenza dell’anno.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto entro il 31 Ottobre dell’esercizio in corso, le dimissioni presentate oltre tale data comportano il rinnovo e quindi l’obbligo di versamento della quota associativa per l’anno successivo, al termine del quale il Socio sarà considerato cessato dall’Associazione.

Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III : ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 8

L’Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli asSociati, anche se dissenzienti.

Alle Assemblee possono partecipare, con diritto di voto, tutti i tipi i Soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Non sono ammesse deleghe tra Soci.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione delle linee generali del programma di attività, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei Soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’Associazione e spedito per posta, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

Soltanto in casi eccezionali l’Assemblea può essere convocata con formalità differenti dalle sopraelencate, in tal caso la presenza in Assemblea di almeno la metà dei Soci sana il vizio di convocazione.

L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i Soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei Soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un’ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Le decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei Soci presenti salvo i seguenti casi:
per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei Soci;
per lo scioglimento anticipato dell’Associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

Articolo 9

Sono compiti dell’Assemblea sovrana dei Soci:
approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
deliberare sul bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’anno precedente e su quello preventivo dell’anno in corso;
eleggere, tra i propri Soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per 3 anni, designandone le singole funzioni (Presidente, V.Presidente, Segretario, Consigliere);
eleggere, tra i propri Soci o, se iscritte ad apposito albo professionale, tra persone esterne alla Associazione, n. 2 membri del Collegio dei Revisori dei Conti che resteranno in carica per un periodo di 3 anni;
eleggere, tra i propri Soci, n.5 membri del Consiglio dei Garanti che resteranno in carica per un periodo di 3 anni;
deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
deliberare sulle modifiche allo Statuto;
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da:
il Presidente
n.3 Vicepresidenti, uno dei quali sarà nominato Coordinatore dell’Associazione dal Consiglio Direttivo
il Segretario - Tesoriere
Consiglieri, in numero minimo di 8 e massimo di 10


I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i propri Soci Ordinari, che abbiano maturato almeno 18 mesi di anzianità in tale qualifica. Restano in carica per 3 anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all’organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente anziano (ovvero il primo dei non eletti nella votazione per l’elezione del Presidente) o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Articolo 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- redigere i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci;
- determina l’ammontare delle quote annue asSociative e le modalità di versamento;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
- decidere circa l’assunzione o l’ingaggio di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 12

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente Anziano, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell’organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente Anziano hanno il compito di:
- convocare l’Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovraintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell’Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei Soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
- firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.

Articolo 13

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da n. 2 persone, scelte dall’Assemblea generale dei Soci in base alla loro competenza in campo contabile e fiscale.

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica n. 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri.

Articolo 14

Il Consiglio dei Garanti è organo di garanzia statutaria.

Ha il compito di interpretare le norme statutarie e di istruire, discutere e decidere sugli eventuali ricorsi presentati dai Soci.

Il Consiglio dei Garanti è composto da n. 5 membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti e dura in carica n. 3 anni.

TITOLO IV : PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 15

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi annuali e straordinari dei Soci;
- da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Articolo 16

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

TITOLO V : RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 17

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

TITOLO VI : SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 18

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall’ Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.



Cadimare, 28 Aprile 2000